Energie rinnovabili - Il corrispettivo della costituzione di un diritto di superficie non è reddito diverso

Energie rinnovabili - Il corrispettivo della costituzione di un diritto di superficie non è reddito diverso

Le Sezioni IV, IX e X della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo hanno dichiarato illegittima e infondata la pretesa dell'Agenzia delle Entrate di inquadrare come reddito diverso il corrispettivo percepito in virtù della costituzione di un diritto di superficie.

I contribuenti, assistiti dai professionisti dello Studio, avevano concesso il diritto di superficie insistente su terreni di loro proprietà a società interessate all'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, ecc.).

Secondo il Fisco i corrispettivi percepiti dovevano essere considerati quali redditi diversi, ed in particolare redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di permettere di cui all'art. 67, lett. l) del TUIR.

Di diverso avviso la Commissione Tributaria che, condividendo la tesi dei ricorrenti, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la tassazione dei proventi, dal momento che gli obblighi di cui all'art. 67, lett. l) del TUIR afferiscono specificamente a diritti personali piuttosto che a diritti reali come quello di superficie.